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6 Aprile 2024
17:00

Art. 524 c.c. “Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 524 c.c., rubricato "Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo VII del Codice Civile. Vediamo la norma, il commento, la spiegazione e la casistica della giurisprudenza.

Art. 524 c.c. “Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 524 del Codice Civile, rubricato "Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo VII – Della rinunzia all'eredità.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

L'istituto giuridico della rinuncia e il suo funzionamento permettono di portare a conoscenza le sorti dell'eredità, scegliendo se accettarla oppure no.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 524 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 524 del Codice Civile:

Comma 1 dell'art. 524 c.c. "Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti".

Comma 2 dell'art. 524 c.c. "Il diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinunzia".

Articolo 524 del Codice Civile: commento e spiegazione

Il legislatore ha formulato tale rimedio che, posto a tutela dei creditori personali del chiamato, ha natura peculiare.

Ciò perché si differenzia sia dall'azione revocatoria, sia da quella surrogatoria: rispetto alla prima, poiché manca dell'atto di disposizione del debitore; quanto alla seconda, invece, dal momento che i creditori agiscono nell'esercizio di un proprio diritto.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 524 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 524 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 8 marzo 2022, n. 7557
"L'azione per ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredita in nome ed in luogo del debitore rinunziante ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, e non è perciò necessario che il credito stesso si presenti con le caratteristiche dell'esigibilità e della liquidità, ma é sufficiente che, analogamente a quanto avviene per l'azione surrogatoria e per la revocatoria, sussista una ragione di credito, anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata".

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 11 novembre 2021, n. 33479
"Il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. "actio interrogatoria" ex art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato".

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 10 settembre 2021, n. 24524
"In tema di successione "mortis causa", ove il chiamato all'eredità vi abbia rinunciato, il creditore di questi che ne risulti pregiudicato può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde ottenerne la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario, fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di erede. Pertanto, non può neanche in astratto configurarsi un pregiudizio a carico del predetto creditore – in relazione ad un accordo fra rinunciante e chiamati per rappresentazione, finalizzato a circoscrivere o limitare nei soli rapporti interni l'efficacia della rinuncia – non potendo egli pretendere, al di là della tutela offertagli dal citato art. 524 c.c., che il proprio debitore acquisisca il titolo di erede in luogo dei chiamati di ordine successivo".

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 23 luglio 2020, n. 15664
"L'azione ex art. 524 c.c. è ammissibile unicamente ove i creditori abbiano richiesto, ai sensi dell'art. 481 c.c., la fissazione di un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all'eredità quando non sia ancora maturata la prescrizione del diritto di accettare l'eredità ex art. 480 c.c. In caso contrario si finirebbe, per rimettere impropriamente in termini i creditori, anche con evidente pregiudizio dei successivi accettanti che confidano nella decorrenza di un termine prescrizionale per l'azione dei creditori inferiore a quello ordinario decennale".

Corte di Cassazione, sezione 6-2, ordinanza 4 marzo 2020, n. 5994
"Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori; ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 20 giugno 2019, n. 16623
"È ammissibile l'esercizio in via diretta dell'azione surrogatoria – prevista dall'art. 2900 c.c. – nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti, realizzandosi un'interferenza di natura eccezionale – ma legittima – nella sfera giuridica del debitore; infatti, l'azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori".

Corte di Cassazione, sezione 6, ordinanza 29 aprile 2016, n. 8519
"Per l'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, fondate ragioni (nella specie, l'intervenuta dichiarazione di fallimento) facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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