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1 Gennaio 2024
15:00

Art. 498 c.c. “Liquidazione dell’eredità in caso di opposizione”: commentato e spiegato semplicemente

L'art. 498 c.c., rubricato "Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione", rientra nel Libro II, Titolo I, Capo V, Sezione II del Codice Civile. Vediamo la norma, il commento, la spiegazione e la casistica della giurisprudenza.

Art. 498 c.c. “Liquidazione dell’eredità in caso di opposizione”: commentato e spiegato semplicemente
Dottoressa in Giurisprudenza
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L'articolo 498 del Codice Civile, rubricato "Liquidazione dell'eredità in caso di opposizione", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo V – Dell'accettazione dell'eredità, Sezione II – Del beneficio d'inventario.

La successione è una fase di passaggio in cui una persona (ovvero il successore o avente causa) subentra alla posizione giuridica di un'altra (l'autore o dante causa).

L'istituto del beneficium inventarii ha lo scopo di tutelare il chiamato all'eredità dalle conseguenze negative e peggiorative che potrebbero scaturire dall'accettazione di un lascito in cui i pesi e i debiti superino il valore dei beni.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 498 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 498 del Codice Civile:

Comma 1 dell'art. 498 c.c. "Qualora entro il termine indicato nell'art. 495 gli sia stata notificata opposizione da parte di creditori o di legatari, l'erede non può eseguire pagamenti, ma deve provvedere alla liquidazione dell'eredità nell'interesse di tutti i creditori e legatari".

Comma 2 dell'art. 498 c.c. "A tal fine egli, non oltre un mese dalla notificazione dell'opposizione, deve, a mezzo di un notaio del luogo dell'aperta successione, invitare i creditori e i legatari a presentare, entro un termine stabilito dal notaio stesso e non inferiore a giorni trenta, le dichiarazioni di credito".

Comma 3 dell'art. 498 c.c. "L'invito è spedito per raccomandata ai creditori e ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza ed è pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia".

Articolo 498 del Codice Civile: commento e spiegazione

Garantire la par condicio creditorum, ovverosia la parità di trattamento dei creditori, è l'obiettivo della disciplina ivi descritta, fatte salve le condizioni di privilegio, pegno e ipoteca che rappresentano motivo di prelazione.

Quella descritta dalla norma è la cd. liquidazione concorsuale e si realizza in fasi:

  • formazione dello stato passivo, ex art. 498, commi 2 e 3, c.c.;
  • liquidazione dell'attivo, ex art. 491 c.c.;
  • formazione dello stato di graduazione, ex art. 492 c.c.;
  • pagamento dei debiti ereditari, ex art. 502 c.c.

Assieme alla liquidazione individuale e al rilascio di beni, la liquidazione concorsuale rappresenta una delle modalità attraverso cui l'erede può procedere al pagamento dei creditori, senza aver accettato l'eredità con beneficio di inventario.

Questa modalità rappresenta una forma di liquidazione che richiede maggiori formalità, sebbene alla fine riesca a garantire la fine della fase ereditaria una volta trascorsi 3 anni dal definitivo stato di graduazione.

Casistica giurisprudenziale in tema di art. 498 c.c.

Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 498 c.c.

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 31 marzo 2022, n. 10532
"La disciplina dell'equa riparazione di cui alla l. n. 89 del 2001, per il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, § 1, della CEDU, non trova applicazione nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata in seguito alla presentazione della dichiarazione di credito ai sensi dell'art. 498 c.c., atteso che i procedimenti di natura non contenziosa e unilaterale, senza interessi contraddittori in gioco, non rientrano tra le "controversie" sui diritti e doveri di carattere civile, di cui alla norma sopra menzionata".

Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 20 novembre 2019, n, 30247
"In tema di liquidazione concorsuale dell'eredità beneficiata, il termine previsto dall'art. 498, comma 2, c.c., entro il quale l'erede deve invitare i creditori e i legatari a presentare le dichiarazioni di credito, ha natura perentoria, in quanto coerente con l'esigenza di procedere in tempi ragionevoli alla liquidazione dell'eredità; in funzione della medesima necessità è perentorio anche il termine, fissato dal notaio, entro il quale i creditori e i legatari possono presentare le dichiarazioni di credito".

Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 13 agosto 2018, n. 20713
"Una volta scaduto il termine di cui all'art. 498 c.c., ai creditori che non hanno tempestivamente presentato la dichiarazione di credito è preclusa la possibilità di partecipare alla procedura di liquidazione concorsuale, restando loro azione ex art. 502, comma 3, c.c. nei limiti della somma che residui dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione".

Corte di Cassazione, sezione L, sentenza 10 gennaio 2017, n. 299
"La cartella di pagamento con cui l’ente previdenziale fa valere un credito contributivo non è un atto esecutivo, ma preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva ed è, pertanto, parificabile al precetto; ne consegue che la sua notificazione all’erede, in pendenza della procedura di liquidazione dell’eredità con beneficio d’inventario, non rientra nella previsione dell’art. 506 c.c. che vieta le procedure esecutive dopo la pubblicazione prescritta dal comma 3 dell’art. 498 c.c.".

Corte di Cassazione, sezione L, sentenza 16 novembre 2016, n. 23350
"In tema di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, l'erede, senza ricorrere alla liquidazione di tipo concorsuale di cui agli art. 498 e ss. c.c. e provvedere alla conversione dei beni del "de cuius" in denaro, può procedere al pagamento individuale dei creditori ex art. 495 c.c. e conservare per sé la parte dell'attivo ereditario che dovesse residuare; in tal caso la responsabilità dell'erede è limitata al valore della stima dei beni effettuata in sede di inventario".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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