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27 Settembre 2023
17:00

Art. 357 c.p., Nozione del pubblico ufficiale

L'art. 357 c.p., rubricato Nozione del pubblico ufficiale", rientra nel Libro II, Titolo II, Capo III del Codice. Vediamo la norma, la sua spiegazione e gli orientamenti della giurisprudenza.

Art. 357 c.p., Nozione del pubblico ufficiale
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’articolo 357 del Codice Penale, rientra nel Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo II – Dei delitti contro la pubblica amministrazione, Capo III – Disposizioni comuni ai capi precedenti, ed è rubricato “Nozione del pubblico ufficiale”.

Il testo aggiornato dell’art. 357 c.p. dispone:

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

La disposizione legislativa dispone l’elemento caratterizzante del pubblico ufficiale, ovvero il suo esercizio di una funzione pubblica.

Proprio da tale funzione deriva la qualifica che esclusivamente il pubblico ufficiale può esercitare.

Si ritengono pubblici ufficiali il testimone, gli agenti di Pubblica Sicurezza, il consulente tecnico, l’ufficiale giudiziario.

Con riferimento ai poteri riconosciuti al pubblico ufficiale, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 11 luglio 1992, sent. n. 7958 ritiene ricompresi nei poteri autoritativi sia quelli di natura coercitiva, sia tutte quelle forme di esercizio di un potere nei confronti di chi non sia a un livello “paritetico” con l’autorità. Sono invece poteri certificativi quelli rientranti nelle attività di documentazione a cui la legge riconosce efficacia probatoria.

Vediamo alcuni tra gli orientamenti della giurisprudenza:

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 28 giugno 2023, n. 28227
L'attività del parlamentare italiano che, in rappresentanza della propria Camera di appartenenza, sia membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa è qualificabile come attività svolta da un pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 cod. pen. per l'esercizio della funzione legislativa e di indirizzo politico o, quanto meno, da un incaricato di pubblico servizio a mente dell'art. 358 cod. pen. per lo svolgimento di compiti di rilevanza pubblicistica”.

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza, 7 giugno 2023, n. 24598
Non riveste la qualifica di pubblico agente il dipendente di un IPAB che svolga mansioni in regime giuridico di diritto privato, in quanto il criterio oggettivo-funzionale delineato dagli artt. 357 e 358 cod. pen. impone di avere riguardo all'attività concretamente esercitata dal soggetto attivo, piuttosto che alla natura pubblica, o a prevalente partecipazione pubblica, dell'ente di appartenenza”.

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 22 maggio 2023, n. 22004
Riveste la qualifica di pubblico ufficiale il liquidatore del concordato preventivo con cessione dei beni, quale ausiliario designato dal tribunale con il decreto di omologazione, tenuto ad osservare le modalità di cessione in esso indicate e a periodico rendiconto, nell'ambito di una procedura avente, anche nella fase esecutiva, una componente di natura giurisdizionale, pur se concorrente con quella negoziale”.

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 4 maggio 2023, n. 18837
Ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al liquidatore di una società "in house", non rileva che l' ente sia sottoposto a controllo totalitario da parte del Comune da cui promana, dovendosi piuttosto valutare l'attività effettivamente espletata dall'agente ed il suo regime giuridico, in conformità al criterio oggettivo-funzionale di cui agli artt. 357 e 358 cod. pen., sicché, quando essa attività sia regolata in forma privatistica, la qualifica pubblicistica va esclusa”.

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 16 marzo 2023, n. 11341
In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale i consiglieri regionali componenti del gruppo partitico di riferimento in relazione a tutte le attività correlate all'esercizio della funzione legislativa pubblica in seno all'assemblea regionale, che trovano esplicazione per il tramite del gruppo stesso e delle iniziative in tale ambito assunte”.

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 5 maggio 2022, n. 18031
Riveste la qualifica di pubblico ufficiale l'ausiliario del curatore fallimentare che, pur in assenza di una nomina formale da parte di quest'ultimo, abbia assunto per fatti concludenti, ed in concreto esercitato, i compiti propriamente riconducibili al ruolo e alle funzioni del coadiutore del curatore nell'ambito della relativa procedura fallimentare

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 19 febbraio 2021, n. 6600
In tema di peculato, riveste la qualità di pubblico ufficiale il direttore di un ufficio postale che si appropri di denaro prelevato direttamente dalla cassa ove confluiscano gli introiti delle operazioni inerenti ai servizi postali, avuto riguardo ai poteri di certificazione dallo stesso esercitati per le consegne o i versamenti di somme di denaro effettuati dagli utenti e per la contabilizzazione dei relativi passaggi o movimenti”.

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 18 dicembre 2020, n. 36496
"In tema di reati contro la pubblica amministrazione, rivestono la qualifica di pubblici agenti il presidente del consiglio di amministrazione ed in singoli componenti di un consorzio per lo sviluppo industriale, avendo tale ente natura pubblicistica, essendo istituito da enti territoriali sulla base di leggi regionali e operando per la promozione dello sviluppo industriale di determinate aree, nel perseguimento di finalità di interesse generale".

Corte di Cassazione, sezione 5, sentenza 9 dicembre 2020, n. 34979
"In tema di reati contro la pubblica amministrazione, riveste la qualifica di pubblico ufficiale l'amministratore di enti assistenziali o previdenziali (nella specie, il presidente della cassa nazionale di previdenza dei ragionieri), essendo disciplinata da norme di diritto pubblico e soggetta a controllo contabile l'attività di raccolta dei contributi obbligatori e di erogazione dei trattamenti, nonché quella intermedia di gestione delle risorse finanziarie, rientranti nel conto consolidato dello Stato"

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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