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14 Settembre 2023
17:00

Art. 257 c.p.: Spionaggio politico o militare

L'art. 257 c.p., è rubricato come "Spionaggio politico o militare", di cui al Libro II, Titolo I, Capo I del Codice Penale. Vediamo la norma, la sua spiegazione e gli orientamenti della giurisprudenza.

Art. 257 c.p.: Spionaggio politico o militare
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’articolo 257 del Codice Penale, di cui al Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è rubricato "Spionaggio politico o militare.

Il testo aggiornato dell'art. 257 c.p. dispone:

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Si applica la pena dell’ergastolo:

1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;

2) se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari”.

Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise
Arresto: obbligatorio
Fermo: non consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 24 anni (1° comma); imprescrittibile (2° comma: v. art. 157, comma 8)

La disposizione tutela la riservatezza delle informazioni in ambito politico militare.

Il concetto di notizia riservata attiene alla valutazione condotta dall’autorità competente che prefissa l’obbligo di non divulgazione di fatti, atti, documenti e circostanze che, ancorché non coperte dal segreto, non possano essere rimesse alla divulgazione indiscriminata.

La norma rinvia al secondo comma n.1 all’ aggravante ad effetto speciale, qualora l’azione sia tenuta nell’interesse di uno Stato nemico.

Al n. 2 invece una condizione obiettiva di punibilità nel caso in cui la condotta abbia compromesso la preparazione e/o l’efficienza bellica dello Stato e delle sue operazioni militari.

Ambedue vengono punite con la pena dell’ergastolo, che ha sostituito la previgente pena di morte ormai abolita dal nostro ordinamento.

Vediamo alcuni tra gli orientamenti rilevanti della giurisprudenza:

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 8 aprile 2022, n. 13649
"Non sussiste necessario rapporto di specialità tra i reati di cui agli artt. 257 cod. pen. (spionaggio politico o militare) e 261, comma 3, cod. pen. (rivelazione di segreti di Stato a scopo di spionaggio politico o militare), e quelli previsti agli artt. 86 cod. pen. mil. di pace (rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio) e 88 cod. pen. mil. di pace (procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio), non essendo perfettamente sovrapponibili le condotte incriminate, posto che le norme del codice penale ordinario contemplano una finalità non solo militare ma anche politica".

Corte di Cassazione, sezione 3, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1434
"In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica, che, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, è condizionato, al pari del diritto di cronaca, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione, e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira".

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 30 aprile 1988, n. 5262
"Il reato di possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio in luoghi militari o in loro prossimità, di cui all'art. 260, primo comma, n. 2, cod. pen. consiste nella volontà cosciente di detenere i suddetti mezzi per servirsene per un uso non consentito dalla legge e presupposto di tale reato è proprio la Mancanza o la insufficienza della prova che il soggetto abbia agito a scopo di spionaggio perché, altrimenti, sussisterebbe il tentativo del delitto di spionaggio. Infatti, la disposizione di cui all'art. 260, primo comma, n. 2 cod. pen. mira a reprimere alcuni contegni sospetti che si presentano oggettivamente idonei all'acquisizione di notizie segrete o riservate, di cui sia vietata la divulgazione, e punisce la oggettività di tale situazione di fatto per la pericolosità in essa insita, nonostante non risulti dimostrato che l'agente abbia inteso procurarsi notizie segrete o riservate".

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 7 ottobre 1970, n. 395
"Il DL 11 luglio 1941, n 1161, nella parte in cui comporta la devoluzione alla pa della Competenza a stabilire se una notizia costituisca o meno segreto militare, senza possibilita di Sindacato da parte dello organo giurisdizionale, non contrasta con gli artt 24 e 25 della Costituzione. Nell'art 82 della stessa Costituzione, infatti, e contenuto un esplicito riconoscimento di quei limiti di natura sostanziale e processuale ai quali l'autorita giudiziaria e soggetta in rapporto a questioni nelle quali interferisca un segreto di stato o qualsivoglia altro segreto tutelato dall'ordinamento giuridico".

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 14 luglio 1966, n. 188
"A tutela dell'interesse militare e, percio stesso, dell'interesse della sicurezza dello stato, il codice penale vigente, innovando a quello del 1889, prevede un gruppo di Disposizioni che puniscono come delitti fatti che siano compiuti a fine di spionaggio militare (art 257 e 258) o la rivelazione di notizie segrete o riservate (art 261 e 262). Quando, invece, i fatti, di per se idonei allo spionaggio, non risultano univocamente diretti ad esso, potendo essere determinati da altri motivi (curiosita ecc), cosi che non sarebbero punibili come tentativo di alcuno dei delitti preveduti negli artt 256-258, il codice penale prevede all'art 260 una particolare disposizione diretta a reprimerli autonomamente come indizi di un possibile scopo spionistico . Ai fini di stabilire se,nel caso concreto sottoposto al suo esame, ricorrano gli estremi del reato di ‘spionaggio indiziario',il giudice di merito deve accertare nei suoi precisi termini il fatto addebitato all'imputato, per individuare se esso pur non essendo univocamente diretto allo spionaggio ne possa tuttavia costituire un indizio".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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