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5 Ottobre 2023
13:00

Art. 244 c.p., Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra

L'art. 244 c.p., rubricato "Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra" rientra nel Libro II, Titolo I, Capo I del Codice Penale. Vediamo la norma, la sua spiegazione e gli orientamenti della giurisprudenza.

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Art. 244 c.p., Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’articolo 244 del Codice Penale, di cui al Libro II – Dei delitti in particolare, Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato, Capo I – Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato, è rubricato “Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra”.

Il testo aggiornato l'art. 244 c.p. dispone:

Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da sei a diciotto anni; se la guerra avviene, è punito con l'ergastolo.

Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni”.

Procedibilità: d'ufficio
Competenza: Corte d'Assise
Arresto: obbligatorio
Fermo: consentito
Custodia cautelare in carcere: consentita
Altre misure cautelari personali: consentite
Termine di prescrizione: 18 anni (I parte del 1° comma); imprescrittibile (II parte del 1° comma); 12 anni (I parte del 2° comma); 15 anni (II parte del 2° comma)

Il reato in esame è di mero pericolo, dal momento che basta la semplice attitudine delle attività e degli atti previsti dalla norma a mettere a repentaglio la personalità dello Stato italiano. Gli atti ostili e l'arruolamento menzionati dalla norma sono bastevoli a produrre la volontà di porre in essere l’atto ostile con la coscienza della sua ostilità.

Il comma secondo prevede una condizione obiettiva di punibilità, con l’aumento della pena, nel caso in cui avvenga effettivamente la rottura delle relazioni diplomatiche o se vengano a verificarsi rappresaglie e ritorsioni tra gli Stati coinvolti.

Lo scoppio della guerra rappresenta una circostanza aggravante speciale.

Non è configurabile il tentativo.

Vediamo alcuni degli orientamenti maggiormente rilevanti della giurisprudenza:

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 9 ottobre 2015, n. 40699
"Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 270 quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale), la nozione di "arruolamento" non può farsi coincidere con quella desumibile dall'analoga espressione contenuta nell'art. 244 c.p, (che punisce chi "fa arruolamenti o compie altri atti ostili contra uno Stato estero in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra"), dovendosi escludere che nell'ipotesi prevista dell'art. 270 quater sia necessario l'inquadramento dell'arruolato in una vera e propria struttura di tipo militare, dovendosi invece ritenere, anche alla luce dell'espresso riferimento operato dalla norma incriminatrice alle finalità di terrorismo, che il concetto di "arruolamento" corrisponda a quello di "ingaggio", inteso come il raggiungimento di un "serio accordo" tra il soggetto che propone il compimento, in forma organizzata, di più atti di violenza o di sabotaggio, con finalità di terrorismo, ed il soggetto chiamato ad aderire ad una tale proposta; raggiungimento, quello anzidetto, che segna pertanto il momento consumativi del reato; il che, peraltro, non esclude la configurabilità del tentativo punibile, ove il proponente, pur ponendo in essere una condotta idonea ed univocamente diretta ad ottenere l'adesione del destinatario, non consegua tale risultato".

Corte di Cassazione, sezione 1, sentenza 27 marzo 2009, n. 13597
"Il termine "reclutamento" contenuto nell'art. 4 della L. 12 maggio 1995 n. 210, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento e l'utilizzazione dei mercenari (adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 4 dicembre 1989) ha una portata più ampia rispetto all'attività di "arruolamento" contro uno Stato estero punita dall'art. 244 cod. pen., in quanto comprende sia l'attività di reperimento di persone disponibili ad attività militari mercenarie, sia il raggiungimento di un accordo finalizzato al loro impiego".

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 25 settembre2003, n. 36776
"L'attività di arruolamento contro una Stato estero punita dall'art. 244 cod. pen. si differenzia da quella di reclutamento di mercenari di cui all'art. 4 della l. 12 maggio 1995, n. 210, in quanto mentre la prima presuppone la stipulazione di un contratto e l'inquadramento dell'arruolato in una struttura militare, la seconda, in adempimento dell'obbligo internazionale assunto con la Convenzione ONU del 4 dicembre 1989, ha una portata più ampia, comprendendo ogni attività di reperimento di persone disponibili ad operazioni militari mercenarie e di raggiungimento di un accordo finalizzato al loro impiego".

Corte di Cassazione, sezione 6, sentenza 1 luglio 2003
"Posto che il termine «reclutamento» utilizzato dal legislatore nell'art 4 L. 12/5/1995 n. 210 ha un significato più ampio rispetto a quello di «arruolamento» cui si riferisce l'art 244 c.p. (che punisce l'attività di arruolamento contro uno Stato estero in modo da esporre lo Stato al pericolo di guerra) e ritenuta la sussistenza di un accordo finalizzato ad un'attività mercenaria pur in assenza di un contratto di arruolamento e dell'inquadramento in una struttura militare, va esclusa la configurabilità della fattispecie di atti ostili verso uno Stato estero ex art. 244 c.p. e vanno ritenuti integrati i presupposti per l'applicabilità dell'art. 4 L. 12/5/1995 n. 210, che punisce chiunque recluti delle persone al fine di far loro commettere atti di violenza nei confronti di uno Stato estero".

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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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