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7 Gennaio 2024
13:00

Art. 1338 c.c.: “Conoscenza delle cause di invalidità” commento e spiegazione semplice

All’art. 1338 c.c. viene stabilito che la parte che abbia conoscenza dell'esistenza di una causa di invalidità del contratto e non ne dia notizia all'altra parte, è tenuta a risarcire il danno da questa subito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.

Art. 1338 c.c.: “Conoscenza delle cause di invalidità” commento e spiegazione semplice
Avvocato
Art. 1338 c.c.

L’articolo 1338 del Codice Civile, rubricato “Conoscenza delle cause di invalidità”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione I – Dell’accordo delle parti.

All’art. 1338 c.c. viene stabilito che la parte che abbia conoscenza dell'esistenza di una causa di invalidità del contratto e non ne dia notizia all'altra parte, è tenuta a risarcire il danno da questa subito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 1338 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 1334 del Codice Civile:

"La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto , non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto".

Art. 1338 c.c.: conoscenza delle cause di invalidità del contratto

La norma di cui all'art. 1338 del Codice civile è diretta espressione del principio di buona fede che vincola le parti nella stipulazione del contratto, sia nella fase delle trattative precontrattuali, sia nella fase di conclusione del contratto, sia nella fase esecutiva del contratto stesso. La buona fede permea, dunque, l'intera vicenda contrattuale.

L'ipotesi specifica presa in considerazione della norma riguarda il caso in cui una delle parti è ben a conoscenza del fatto che sussistono delle cause che possono decretare l'invalidità del contratto e tuttavia non lo comunica all'altra parte.

In questo caso, la parte che ha taciuto, è tenuta a risarcire il danno all'altra parte, la quale abbia confidato, senza sua colpa, nella conclusione del contratto.

Casistica giurisprudenziale

Di seguito alcune interessanti sentenze della Corte di cassazione.

Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 8 luglio 2010, n. 16149

"La norma dell'art. 1338 cod. civ., finalizzata a tutelare nella fase precontrattuale il contraente di buona fede ingannato o fuorviato dalla ignoranza della causa di invalidità del contratto che gli è stata sottaciuta e che non era nei suoi poteri conoscere, è applicabile a tutte le ipotesi di invalidità del contratto, e pertanto non solo a quelle di nullità, ma anche a quelle di nullità parziale e di annullabilità, nonchè alle ipotesi di inefficacia del contratto, dovendosi ritenere che anche in tal caso si riscontra la medesima esigenza di tutela delle aspettative delle parti al perseguimento di quelle utilità cui esse mirano mediante la stipulazione del contratto medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui, in relazione alla stipulazione di un preliminare di compravendita, aveva riconosciuto la responsabilità del promittente venditore nei confronti del promittente acquirente sul presupposto che questi aveva fatto legittimo affidamento nella conclusione del contratto senza conoscere che il bene era in comunione legale con il coniuge del promittente alienante)".

Corte di Cassazione, sez. II, sentenza 30 luglio 2004, n. 14539

"In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 cod. civ., tendenzialmente è dovuto l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto); ma non è consentito, per la natura dell'illecito e per la fase contrattuale in cui si colloca, il risarcimento del pregiudizio del cosiddetto interesse positivo all'adempimento del contratto e alla disponibilità dell'oggetto di esso, che si sarebbe avuta se il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito".

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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