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6 Dicembre 2023
9:00

Art. 1332 c.c. “Adesione di altre parti al contratto”: commento e spiegazione semplice

All’art. 1332 c.c. viene stabilito che, se a un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.

Art. 1332 c.c. “Adesione di altre parti al contratto”: commento e spiegazione semplice
Avvocato
art. 1332 c.c.

L’articolo 1332 del Codice Civile, rubricato “Adesione di altre parti”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione I – Dell’accordo delle parti.

All’art. 1332 c.c. viene stabilito che, se a un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 1332 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 1332 del Codice Civile:

Art. 1332.

Adesione di altre parti al contratto.

Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari”.

Articolo 1332 del Codice Civile: significato

All’art. 1332 del Codice civile viene stabilito che, se a un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.

Esempio tipico di contratto aperto all’adesione di altre parti è il contratto di società cooperativa.

Questa tipologia di contratto fa riferimento, dunque, a un contratto già perfetto in ogni sua parte cui possono aderire, in un momento successivo anche altre parti.

Diversa è l’ipotesi del cosiddetto “contratto per adesione” ovvero quell’ipotesi in cui le condizioni contrattuali sono predeterminate solamente da una parte e l’altra parte ha la facoltà di accettarle o meno.

Nel momento in cui la parte, aderendo al contratto, accetta le condizioni predisposte dall’altro, allora il contratto può considerarsi concluso.

Avvocato, laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, e sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici, e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". Sono mamma di due splendidi figli, Riccardo, che ha 17 anni e Angela, che ha 9 anni.
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