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1 Dicembre 2023
9:00

Art. 1328 c.c. “Revoca della proposta e dell’accettazione”: commento e spiegazione semplice

All’art. 1328 c.c. viene stabilito che la proposta può essere revocata fino a che il contratto non sia concluso, ma nel caso in cui colui che accetta ha cominciato a eseguire la prestazione in buona fede prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo. Vediamo in dettaglio cosa dice l'art. 1328 del Codice civile e la casistica giurisprudenziale in tema di proposta revocabile e irrevocabile.

Art. 1328 c.c. “Revoca della proposta e dell’accettazione”: commento e spiegazione semplice
Avvocato
art. 1328 c.c. spiegazione

L’articolo 1328 del Codice Civile, rubricato “Revoca delle proposta e dell’accettazione”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione I – Dell’accordo delle parti.

All’art. 1328 c.c. viene stabilito che la proposta può essere revocata fino a che il contratto non sia concluso, ma nel caso in cui colui che accetta ha cominciato a eseguire la prestazione in buona fede prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 1328 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 1328 del Codice Civile:

Art. 1328.

Revoca della proposta e dell’accettazione.

Art. 1328 c.c., comma 1:La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subìte per l'iniziata esecuzione del contratto”.

Art. 1328 c.c., comma 2:L'accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione”.

Articolo 1328 del Codice Civile: commento e spiegazione

All’art. 1328 del Codice civile è stabilito che il proponente può revocare la proposta fino a che il contratto non venga concluso.

Nell’ipotesi in cui, tuttavia, l’accettante abbia iniziato l’esecuzione in buona fede prima di avere notizia della revoca, il proponente deve indennizzarlo per le spese e perdite subite.

L’accettazione può essere revocata, ma deve giungere al proponente prima dell’accettazione.

I principi tracciati dall’art. 1328 c.c. sono coerenti con il contenuto dell’art. 1326 c.c. in tema di conclusione del contratto, ove è stabilito che il contratto si conclude nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.

La revoca può infatti essere effettuata prima che il contratto venga concluso.

Art. 1328 c.c.: differenze con la revoca della proposta irrevocabile

Diverso discorso vale per l’ipotesi in cui la proposta sia irrevocabile, caso disciplinato dall’art. 1329 c.c.: “Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo, la revoca è senza effetto”.

In questo caso, infatti, è lo stesso proponente che si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un periodo di tempo: nel caso in cui la revoca venga esercitata, dunque, essa è priva di effetto.

Come ha chiarito il Tribunale di Rimini, con sentenza del 21 settembre 2021, n. 829: “la ratio della irrevocabilità della proposta ai sensi dell'art. 1329 c.c. è quella di garantire al destinatario della medesima un maggior spatium deliberandi, si da poter valutare l'offerta senza che possa intervenire la revoca della stessa. La irrevocabilità, in altri termini, priva il proponente del legittimo esercizio della revoca; trattandosi della spoliazione di un potere altrimenti esercitabile nelle forme dell'art. 1328 c.c. è chiaro che tale privazione non può che essere a termine”.

Nella proposta irrevocabile, dunque, la previsione di un termine assume natura essenziale. Come ha chiarito la Corte di cassazione: "Nella proposta irrevocabile, disciplinata dall'art. 1329 cod. civ., l'elemento normativamente richiesto per l'irrevocabilità è la determinazione del tempo fino alla consumazione del quale il proponente è obbligato a mantenere ferma la proposta ragione per cui, l'essenzialità e la funzione di tale termine escludono che la limitazione della facoltà di revoca possa risolversi nella negazione definitiva di essa e nella subordinazione dell'efficacia della proposta esclusivamente alla volontà del suo destinatario. Ne consegue che, ove si pattuisca che il termine entro il quale la proposta deve rimanere ferma, coincida (come nella specie) con la sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita o, in difetto, con il rogito notarile di trasferimento della proprietà, deve negarsi l‘esistenza stessa di una proposta irrevocabile perché tale fattispecie presuppone che alla scadenza del termine il proponente riacquisti la possibilità di esercitare la facoltà di facoltà di revoca". (Sez. 2, Sentenza n. 18001 del 02/08/2010).

Casistica giurisprudenziale

Si riporta di seguito un estratto di un’interessante sentenza della Corte di Cassazione in tema di revoca della proposta:

Corte di cassazione, sez. II, sentenza n. 6323 del 16 maggio 2000.

La questione relativa alla tempestività della revoca della proposta contrattuale al fine di impedire la conclusione del contratto – questione che consiste essenzialmente nell'accertare se il detto effetto impeditivo si produca allorché la revoca della proposta sia stata emessa e trasmessa prima che il proponente abbia avuto conoscenza dell'accettazione, ovvero se sia necessario all'indicato scopo che essa giunga a conoscenza della controparte prima di tale momento – è stata numerose volte affrontata in giurisprudenza (anche se non di recente) e risolta prevalentemente nel senso che la proposta può essere revocata finché il proponente non abbia conoscenza dell'accettazione dell'altra parte e, quindi, prima che l'accettazione pervenga al suo recapito o al suo indirizzo: di conseguenza il proponente può impedire la conclusione del contratto con la sola spedizione della revoca a prescindere dal momento in cui questa sia ricevuta dall'oblato (tra le tante, sentenze 9/7/1981; 9/4/1981; 5/4/1976 n. 1198; 3/2/1972 n. 282).

La detta soluzione si basa essenzialmente su quanto disposto dall'articolo 1328 c.c. che mentre consente la revoca della proposta "finché il contratto non sia concluso" – e, a norma dell'articolo 1326 c.c., il contratto è concluso al momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte – prevede espressamente che la revoca dell'accettazione deve giungere "a conoscenza del proponente prima dell'accettazione". Pertanto, secondo quanto affermato nelle citate sentenze pronunciate in sede di legittimità, per la revoca della proposta vale la regola della "spedizione" e non quella della "ricezione” anche se la dichiarazione di revoca giunga all'oblato dopo il ricevimento, da parte del proponente, dell'accettazione.

Autorevole parte della dottrina ha però criticato il riferito orientamento giurisprudenziale rilevando che l'argomento letterale di cui al citato articolo 1328 c.c. – con riferimento alla specifica menzione sia della possibilità che la proposta venga revocata fino al momento della conclusione del contratto, sia della necessità che la revoca dell'accettazione pervenga al proponente prima dell'accettazione – non può essere ritenuto decisivo in quanto la detta previsione normativa deve essere valutata non isolatamente ma nel contesto complessivo della disciplina dettata dagli articoli 1334 e 1335 c.c. in tema di atti recettizi e, in particolare, di proposta, accettazione e loro revoca. In proposito il primo dei citati articoli dispone che gli atti unilaterali recettizi producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza del destinatario, mentre il secondo precisa che la proposta, l'accettazione e la loro revoca si reputano conosciute al momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.

Alle dette obiezioni è stato replicato, da altra parte della dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, sostenendo in particolare:

a) che la revoca della proposta – pur essendo un atto recettizio – opera con effetto retroattivo fin dal momento della sua emissione e, correlativamente, da tale momento sospende l'efficacia dell'accettazione che nel frattempo dovesse pervenire al proponente;
b) che la recettizietà della revoca della proposta è "attenuata" producendo i suoi effetti tipici sin dall'emissione: infatti "mentre per l'efficacia della revoca dell'accettazione, la legge pone l'accento sul momento finale, per la revoca della proposta l'accento è posto sul momento iniziale ed il silenzio sui momenti successivi non può che essere colmato che col ricorso al principio, che riprende vigore, della recettizietà, o meglio di quel che può ancora applicarsi di esso" (in tal senso la citata sentenza 9/7/1981 n. 4489);
c) che l'adozione di due diverse formule per la revoca della proposta e per quella dell'accettazione sta a significare che il legislatore ha voluto disciplinare in modo diverso le due revoche;
d) che la revoca della proposta opera come causa di estinzione, con effetto ex tunc, di quel potere di accettazione sorto in capo all'oblato con la conoscenza della proposta.

Tutte le dette argomentazioni urtano però contro il dato letterale dei citati articoli 1334 e 1335 c.c. dai quali non è dato riscontrare una distinzione tra retroattività "piena" e "attenuata", ovvero tra efficacia immediata e retroattiva con riferimento al momento in cui l'atto recettizio giunge a conoscenza del destinatario, ovvero ancora tra i momenti perfezionativi della validità e dell'efficacia di singoli atti unilaterali recettizi.

Deve peraltro evidenziarsi che – come rilevato da quella parte della dottrina contraria al riferito prevalente orientamento giurisprudenziale – la spiegazione della previsione di indennizzo (di cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo 1328 c.c.) solo per l'accettante (in caso di revoca della proposta) e non per il proponente (nell'ipotesi di revoca dell'accettazione) può agevolmente ravvisarsi nell'intento del legislatore di attribuire diversa "meritevolezza dell'affidamento" in quanto "mentre l'accettante può contare sulla conclusione del contratto come un risultato normale, il proponente non può fare ragionevole affidamento su tale risultato sol perché ha indirizzato all'oblato un'offerta".

Non può poi sottacersi che far discendere dallo stesso carattere recettizio della revoca, sia della proposta che dell'accettazione, la medesima disciplina quanto agli effetti dei rispettivi atti, risponde anche all'esigenza di pari trattamento dell'accettante e del proponente non essendo ravvisabile alcuna valida e convincente ragione sostanziale tale da giustificare una disciplina che privilegi il proponente (che nell'attuale realtà commerciale è sempre più spesso il contraente economicamente più forte) e penalizzi l'accettante.

Ciò posto ritiene la Corte che, riconosciuta la natura di atto unilaterale recettizio della revoca della proposta, tra le due sopra precisate interpretazioni delle citate norme – entrambe astrattamente possibili e sorrette da dati letterali ricavabili, rispettivamente, dall'articolo 1328 e dagli articoli 1334 e 1335 c.c. – debba essere preferita quella che tuteli maggiormente il destinatario dell'atto recettizio (ossia, nella specie, l'accettante) sussistendo in capo a quest'ultimo un affidamento qualificato sulla conclusione del contratto qualora l'accettazione sia pervenuta al proponente prima dell'arrivo all'accettante della revoca della proposta. Il carattere recettizio di detta revoca comporta che il relativo effetto si produca non al momento della sua emissione (indipendentemente dalla conoscenza del destinatario dell'atto) bensì solo dal momento in cui pervenga all'indirizzo dell'accettante.

La soluzione prescelta è più aderente al principio dell'affidamento che ispira la disciplina dettata dal legislatore in tema di efficacia degli atti recettizi e risponde meglio alle esigenze di garanzia e di certezza dei traffici commerciali che verrebbero seriamente compromesse se si consentisse al proponente di fornire la prova (anche a mezzo di testimoni se si aderisce a quella parte della dottrina e della giurisprudenza secondo cui la revoca della proposta è in ogni caso libera di forma) di aver affidato a terzi – prima di ricevere l'accettazione – l'incarico o di comunicare all'accettante la revoca della proposta ovvero di consegnare la lettera indirizzata all'oblato contenente la revoca della proposta”.

Avvocato, laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, e sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici, e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". Sono mamma di due splendidi figli, Riccardo, che ha 17 anni e Angela, che ha 9 anni.
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