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21 Agosto 2023
13:00

Art. 1163 c.c., Vizi del possesso

L'articolo 1163 del Codice Civile, rubricato “Vizi del possesso”, di cui al Libro III, Titolo VIII, Capo II, Sezione III rinvia alla disciplina dei vizi tipici del possesso. Vediamo la norma e la giurisprudenza sul tema.

Art. 1163 c.c., Vizi del possesso
Dottoressa in Giurisprudenza
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L’articolo 1163 del Codice Civile, di cui alla Sezione III, Capo II, Titolo VIII, Libro III , dispone:

“Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata”.

Il possesso, per essere efficace ai fini dell’usucapione, deve essere pacifico (non acquisito con violenza o minaccia); non clandestino; continuo e perpetuo.

Si segnalano:

  • Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 28 gennaio 2022, n. 2682
    "In tema di usucapione, ai fini della qualificazione del possesso come non clandestino, è sufficiente che esso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, senza che sia necessaria l'effettiva conoscenza da parte del preteso danneggiato. La clandestinità ricorre, infatti, quando l'azione sia sottratta alla conoscenza dell'interessato in modo da impedirne la reazione ed il ricorso ai rimedi di legge";
  • Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 25 novembre 2021, n. 36627
    "La proposizione di una domanda giudiziale determina, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, l'interruzione della prescrizione acquisitiva che regola il possesso "ad usucapionem". Ne consegue che, se il giudizio si conclude con il riconoscimento del diritto del titolare, il possessore potrà invocare l'usucapione in forza della protrazione del suo possesso solo a decorrere dal passaggio in giudicato, fatte salve le ipotesi di comportamenti provenienti dal possessore medesimo e comportanti, anche implicitamente, il riconoscimento del diritto del dominus";
  • Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 30 aprile 2021, n. 11465
    "Ai fini dell'usucapione, il requisito della non clandestinità va riferito non agli espedienti che il possessore potrebbe attuare per apparire proprietario, ma al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo";
  • Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 18 ottobre 2019, n. 26633
    "Perché il possesso sia utile per l'usucapione è sufficiente che sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo del possessore di volere assoggettare la cosa al proprio potere, mentre la violenza o la clandestinità, quali modalità che escludono che esso giovi all'usucapione, devono verificarsi al momento dell'acquisto, cosicché la sopravvenienza di tali elementi non incide sull'inizio del termine per usucapire. L'accertamento relativo alla qualificazione del possesso ed alla determinazione del decorso del tempo utile al verificarsi dell'usucapione è devoluto al giudice del merito ed il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici";
  • Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 3 febbraio 2012, n. 1672
    "A norma dell'art. 1163 cod. civ., il possesso è acquistato in modo violento – e, perciò, inutile ai fini dell'usucapione, se non dal momento in cui la violenza è cessata – qualora l'impossessamento sia avvenuto con l'esercizio di una violenza fisica o morale, sicché la legittimità del possesso può aversi anche se esso non abbia tratto origine da una consegna proveniente dal titolare del diritto. Ne consegue che, ove la P.A. abbia occupato "sine titulo" una particella di terreno al di fuori delle regole del procedimento ablatorio, ciò non implica che il possesso debba ritenersi solo per questo acquistato con violenza, così come va escluso che tale violenza possa identificarsi con la trasformazione del bene successivamente alla sua apprensione";
  • Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 9 maggio 2008, n. 11624
    "In tema di possesso utile per l'usucapione, ai fini dell'accertamento della mancanza di clandestinità, è necessario che il possesso sia acquistato ed esercitato pubblicamente in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto col possessore";
  • Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 27 dicembre 2004, n. 24026
    "Ai fini della reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio, non occorre che il possesso abbia i requisiti richiesti per l'usucapione, ma è sufficiente la prova del durevole e pacifico utilizzo del passaggio in epoca prossima a quella dello spoglio, dal quale è consentito presumere anche l'utilizzo nel momento dello spoglio stesso, e che il transito è stato dall'attore effettuato nella sua qualità di possessore di un fondo cui si accede mediante quello attraversato".
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Virginia Sacco
Dottoressa in Giurisprudenza
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli - Federico II, ho seguito le mie passioni specializzandomi prima in Intelligence istituzionale e, successivamente, in Diritto dell'Unione Europea. Nel corso degli anni ho preso parte a eventi, attività e progetti a livello europeo e internazionale, approfondendo i temi della cooperazione giudiziaria e del diritto penale internazionale. Su Lexplain scrivo di diritto con parole semplici e accessibili.
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