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15 Ottobre 2023
17:00

A chi si applica il CCNL metalmeccanici artigianato

Il CCNL metalmeccanici artigianato si applica agli artigiani del settore metalmeccanico e di installazione di impianti, al settore orafo, argentiero, della bigiotteria e della orologeria ed affini, nonché al settore odontotecnico. Vediamo l'elenco dei laboratori, delle produzioni e delle officine che rientrano nell'applicazione del contratto collettivo metalmeccanico artigiani, orafi, argentieri ed odontotecnici.

A chi si applica il CCNL metalmeccanici artigianato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
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A molti lavoratori nel settore artigianato si applica il CCNL metalmeccanici artigianato. Spesso conosciuto come CCNL orafi e argentieri artigiani o CCNL odontotecnici artigiani, il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm-Uil si applica dal 2011 a diversi settori dell'artigianato.

Infatti il CCNL metalmeccanici, orafi, argentieri ed odontotecnici artigianato comprende diverse categorie professionali.

A decorrere dal 16 giugno 2011, infatti,  i CCNL Metalmeccanica ed Installazione di Impianti artigiani del 27/02/2008, il contratto collettivo Orafi, Argentieri e Affini del 29/05/2008 e il CCNL Odontotecnici artigiani del 18/06/208 sono accorpati in un unico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro denominato "Area Meccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri e Affini, Odontotecnici".

Il contratto collettivo non si applica ad un solo tipo di azienda, si va dall’azienda artigiana operante nel settore metalmeccanico e di installazione impianti, al laboratorio orafo e alle imprese artigiana settore odontotecnica. 

Riveste particolare importanza, quindi, orientarsi sull'applicazione del contratto collettivo dei metalmeccanici artigiani, perché anche la classificazione del personale è fatta per settore di appartenenza dell’azienda.

In questo approfondimento vedremo nello specifico l'elenco dei datori di lavoro e delle aziende che possono applicare il contratto collettivo.

A chi si applica il contratto: elenco aziende

L’art. 1 del CCNL metalmeccanici artigiani stabilisce la "sfera di applicazione del contratto". Quindi tutte le aziende artigiane alle quali è possibile applicare il contratto collettivo.

Settore metalmeccanica e installazione di impianti

L'art. 1 del CCNL si applichi ai dipendenti delle aziende artigiane, così come definite dalla legislazione vigente, operanti nei Settori della Metalmeccanica e della Installazione di impianti, ed in particolare:

  • ai laboratori od officine appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico, destinati alla lavorazione e produzione dei metalli nonché costruzioni di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggiore quantità di lavoro;
  • alle lavorazioni artistiche eseguite sui metalli e leghe di metalli non pregiati;
  • ai laboratori ed officine tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici.

A titolo indicativo ed esemplificativo, rientrano fra le imprese artigiane metalmeccaniche, i seguenti laboratori ed officine:

  • meccanica di precisione (esclusa la fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria, orologi ed affini), tornerie in genere, produzioni varie di ferro, ghisa, acciaio, piombo e leghe di metalli non pregiati, di verniciatura o di saldatura, di costruzione di macchinario, di fabbricazione e riparazione di strumenti musicali in metallo;
  • alle modellerie metalliche, alle fonderie di seconda fusione e di leghe leggere, come ad esempio: fonderie di bronzo, fonderie di seconda fusione di ghisa, di metalli non ferrosi e di leghe leggere, fabbricazione di ogni tipo di modello per fonderie, laboratori galvanici;
  • alle imprese di installazione, riparazione e manutenzione di impianti meccanici, idraulici, termici, di condizionamento, idro-termo-sanitari anche realizzati con l'impiego di tubazioni e/o componenti e/o materiali non metallici, elettrici, telefonici, di reti/linee elettriche e/o telefoniche e/o telematiche, di sollevamento di cose e/o persone, radio-televisivi, elettrodomestici, a gas, antincendio ed affini o similari;
  • alle imprese operanti nei settori dell'assistenza, manutenzione e riparazione dei veicoli, di cui alla Legge n. 122/92, come ad esempio: carrozzeria, meccatronici, gommisti, centri di revisione, autolavaggi, installatori e manutentori di sistemi di autotrazione alimentati a GPL e metano, riparatori moto e cicli, soccorso stradale;
  • alle imprese di produzione, installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettroniche;
  • produzione, e relativa installazione, di manufatti composti prevalentemente da metalli per allestimento di stand, punti vendita, negozi, mostre e fiere, con la realizzazione dei relativi impianti per l'illuminazione e relative parti grafiche;
  • produzione, e relativa installazione, di manufatti composti prevalentemente da metalli e relative strutture portanti, per impianti pubblicitari da interno e da esterno (insegne luminose e non, targhe, cartellonistica, segnaletica, ecc.);
  • alle imprese che eseguono montaggio/smontaggio di ponteggi.

Settore Orafo, Argentiero e affini

Sempre l'art. 1 del CCNL metalmeccanici, orafi, argentieri e odontotecnici artigianato stabilisce che il contratto collettivo si applica ai dipendenti delle aziende artigiane del Settore Orafo, Argentiero, della Bigiotteria e della Orologeria ed Affini, intendendosi per tali quelle aventi i requisiti previsti dalla legislazione vigente, ed in particolare:

  • ai laboratori appartenenti tradizionalmente al settore orafo, argentiero, affine destinati alla lavorazione dei metalli preziosi, nonché all'attività di restauro e alla riparazione e costruzione di manufatti dei quali le parti metalliche (metalli preziosi) richiedono la maggiore quantità di lavoro;
  • alle lavorazioni eseguite su metalli e leghe di metalli pregiati;
  • ai costruttori e riparatori di orologi.

A titolo indicativo ed esemplificativo, rientrano tra le imprese artigiane orafe, argentiere ed affini, i seguenti laboratori:

  • Orafi;
  • Argentieri;
  • Cassai;
  • Incisori;
  • Incastonatori;
  • Bigiottieri;
  • Smaltatori e Miniaturisti;
  • Gioiellieri;
  • Lavorazione pietre preziose;
  • Imprese galvaniche che lavorano esclusivamente per il settore orafo/argentiero;
  • Lavorazione pietre dure;
  • Attività di realizzazione di modelli.

Settore odontotecnico

Il contratto collettivo si applica, altresì, ai dipendenti delle imprese che esercitano la loro attività nel Settore Odontotecnico ai sensi della legge 23.6.1927, n. 1264 e R.D. 31.5.1928, n. 1334, comprese le imprese artigiane definite ai sensi della legislazione vigente.

Il contratto collettivo quindi si applica a settori diversi, che sono appunto settori accorpati. Il contratto collettivo prevede anche disposizioni speciali, che restano distinte in quanto peculiari ai settori medesimi per caratteristiche tecnico-produttive e figure professionali. Tali specifiche norme costituiscono parte integrante del contratto stesso.

Pertanto l'accorpamento contrattuale, ossia l'unione in un unico contratto collettivo dei vari settori, sempre rientranti nell'artigianato, va sempre visto come una normativa unitaria, ma con il contratto collettivo che però stabilisce peculiarità in base al settore produttivo di appartenenza.

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Antonio Barbato
Direttore editoriale e Consulente del Lavoro
Mi occupo di consulenza del lavoro e giornalismo giuslavoristico, previdenziale e fiscale. Iscritto all’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli e fondatore di uno studio professionale specializzato nel mondo del web e dell’editoria. Sono tra i soci fondatori e Vice Presidente dell’Associazione giovani Consulenti del Lavoro di Napoli. Tra i primissimi redattori di Fanpage.it, ho ricoperto, sin dalla fondazione del giornale, il ruolo di Responsabile dell’area Lavoro (Job), dal 2011 al 2022. Autore di numerose guide esplicative, dal 2023 ricopro il ruolo di Direttore editoriale di Lexplain, verticale del gruppo Ciaopeople dedicato al mondo della legislazione, del fisco, dell'economia e della finanza.
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