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3 Novembre 2023
11:00

Fondo patrimoniale: a cosa serve, quali beni possono essere inseriti e quando è inattaccabile

Il fondo patrimoniale può essere costituito dai coniugi, da un terzo o da coloro che sono legati in un’unione civile, con lo scopo di destinare determinati beni o crediti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Vediamo come si costituisce il fondo patrimoniale e quali adempimenti è necessario effettuare per renderlo inattaccabile.

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Fondo patrimoniale: a cosa serve, quali beni possono essere inseriti e quando è inattaccabile
Avvocato
fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale può essere costituito dai coniugi, da un terzo o da coloro che sono legati in un’unione civile, con lo scopo di destinare determinati beni o crediti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

La costituzione del fondo patrimoniale deve avvenire con atto pubblico e può essere effettuata anche tramite testamento.

Qualora il fondo patrimoniale sia costituito da un terzo, ai fini del perfezionamento dello stesso, è necessaria l’accettazione dei coniugi, che può avvenire anche con atto pubblico posteriore.

Le norme che regolamentano il fondo patrimoniale si trovano nel Libro I “Delle persone e della famiglia”, Sezione II, agli artt. 167 e seguenti del Codice civile.

Fondo patrimoniale: cos’è e a cosa serve

Il fondo patrimoniale può essere costituito dai coniugi o da un terzo con lo scopo di imprimere un vincolo di destinazione al soddisfacimento dei bisogni della famiglia a una serie di beni o crediti.

Questo vuol dire che i beni facenti parte del fondo patrimoniale sono sottratti a eventuali pretese dei creditori.

L’amministrazione dei beni che fanno parte del fondo patrimoniale è regolata dalle norme sulla comunione legale.

La proprietà dei beni facenti parte del fondo patrimoniale spetta a entrambi i coniugi, a meno che non sia stabilito diversamente nell’atto di costituzione del fondo patrimoniale (art. 168 del Codice civile).

I frutti derivanti dai beni del fondo devono essere impiegati per soddisfare i beni della famiglia.

Esempio

Poniamo il caso che i coniugi esercitino attività d’impresa: per porre al riparo determinate abitazioni di loro proprietà, da eventuali debiti che possano derivare dalla loro attività, decidono di vincolarle creando un fondo patrimoniale destinato a tale scopo.

In questo modo, se si dimostra che i debiti eventuali non sono stati contratti nell’interesse della famiglia, le abitazioni saranno al riparo dalle pretese dei creditori.

Modi di costituzione e pubblicità

Il fondo patrimoniale deve essere costituito per atto pubblico in presenza di un notaio e può essere costituito anche tramite testamento.

Qualora il fondo patrimoniale sia costituito da un terzo, ai fini del perfezionamento dell’atto è necessaria l’accettazione dei coniugi, che può essere fatta anche con atto pubblico posteriore (art. 167 del Codice civile).

L’atto con cui viene costituito il fondo patrimoniale deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio e trascritto nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati.

L’annotazione dell’atto rende opponibile la costituzione del fondo ai terzi creditori, nel senso che gli stessi non possono aggredire i beni e i crediti facenti parte del fondo.

A chi conviene?

La costituzione del fondo patrimoniale conviene al nucleo familiare, poiché i beni oggetto del fondo, in quanto caratterizzati da un vincolo di destinazione, non sono aggredibili dai creditori.

Quali beni si possono mettere in un fondo patrimoniale?

Oggetto del fondo patrimoniale possono essere:

  • beni immobili;
  • beni mobili registrati;
  • titoli di credito.

I titoli di credito vengono vincolati rendendoli nominativi con l’annotazione del vincolo (art. 167 del Codice civile).

Quando il fondo patrimoniale è inattaccabile

Il fondo patrimoniale è inattaccabile se sono rispettate tutte le norme relative alla sua costituzione e se viene debitamente annotato, quindi reso opponibile ai terzi creditori.

Come specificato dal Codice civile, l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti degli stessi, non può avvenire con riguardo a debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Possono dunque essere aggrediti dai creditori i beni e i crediti facenti parte del fondo solo con riguardo a debiti che sono stati contratti per soddisfare bisogni specifici della famiglia.

Per evitare che i beni e i crediti facenti parte del fondo siano aggrediti dal creditore, il debitore è tenuto a provare:

  • che il creditore fosse a conoscenza del fatto che i debiti contratti fossero estranei ai bisogni della famiglia;
  • la costituzione del fondo patrimoniale secondo quanto previsto dalla legge;
  • l’annotazione del fondo patrimoniale.

In poche parole, l’onere probatorio sussistente in capo al debitore è alquanto articolato.

Quando il fondo è aggredibile o pignorabile

I beni oggetto del fondo patrimoniale non possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o vincolati in altro modo, salvo nell’ipotesi in cui sia il consenso di entrambi i coniugi e, qualora ci siano figli minori, è necessaria l’autorizzazione del giudice.

I beni e i crediti del fondo patrimoniale possono essere tuttavia aggrediti quando i debiti sono stati contratti per soddisfare i bisogni della famiglia.

Quanto costa fare un fondo patrimoniale?

Il costo relativo alla costituzione di un fondo patrimoniale varia in funzione dei beni che ne sono oggetto ma solitamente si attesta intorno ai 2.000 euro.

Quanto dura un fondo patrimoniale

La costituzione di un fondo patrimoniale non è soggetta a scadenza. Il fondo può essere costituito a tempo indeterminato, e si scioglie con lo scioglimento del matrimonio a meno che non vi siano figli minori: in tal caso la durata del vincolo si protrae sino al compimento dei 18 anni dell’ultimo figlio.

Scioglimento del fondo patrimoniale

Il fondo si scioglie a seguito dell’annullamento o dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio (art. 171 del Codice civile).

Allo scioglimento del fondo patrimoniale si applicano le norme in tema di comunione.

Qualora vi siano figli minori, i beni restano vincolati sino al compimento dei 18 anni dell’ultimo figlio.

Fondo patrimoniale e figli

Qualora vi siano figli minori, il fondo patrimoniale deve essere destinato a soddisfare i bisogni dei medesimi, e se i coniugi divorziano, il fondo non si scioglie fino al compimento dei 18 anni dell’ultimo figlio.

Inoltre il giudice, a seguito di una valutazione sulla condizione economica dei genitori e dei figli, può attribuire una quota dei beni del fondo in godimento o in proprietà ai figli stessi.

Sul punto è molto interessante un’ordinanza della Corte di cassazione, sez. I, del 4 settembre 2019, n. 22069 con cui è stato stabilito che anche in presenza di figli minori, la preventiva autorizzazione del giudice al compimento di atti di disposizione può essere applicata solo in mancanza di un'espressa pattuizione in deroga che sia inserita nell'atto di costituzione del fondo.

Si poneva anche la questione della legittimazione del figlio a contestare gli atti dispositivi dei beni vincolati nel fondo patrimoniale: la risposta della Cassazione è positiva, poiché il figlio ha in ogni caso un interesse qualificato alle sorti dei beni vincolati nel fondo patrimoniale.

Avvocato, laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, e sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici, e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". Sono mamma di due splendidi figli, Riccardo, che ha 17 anni e Angela, che ha 9 anni.
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