
Il taglio del Cuneo fiscale per l'anno 2023 consiste nell'applicazione di due misure di riduzione dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti nelle buste paga da gennaio a dicembre 2023.
Nelle buste paga da gennaio a giugno 2023, i lavoratori possono beneficiare di una riduzione dei contributi a carico dipendente pari al 3% in caso di stipendio lordo mensile fino a 1.923 euro. Percentuale che si riduce al 2% in caso di stipendio lordo mensile tra 1.924 e 2.692 euro. E questa riduzione spetta anche sulla tredicesima.
Nelle buste paga da luglio a dicembre 2023, gli stessi lavoratori possono beneficiare di una elevazione delle percentuali di riduzione dei contributi a carico del lavoratore al 7% (redditi fino a 1.923 euro) ed al 6% (redditi da 1.924 e 2.692 euro). Quindi un 4% di riduzione contributi a carico lavoratore in più, ma tale riduzione non spetta sulla tredicesima.

La quattordicesima fa perdere il taglio del cuneo fiscale in busta paga
Queste misure sono state precedute da ulteriori due misure analoghe applicate nell'anno 2022.
Vediamo nel dettaglio la normativa sull'esonero contributivo parziale, sul taglio del cuneo fiscale, con percentuali, leggi, circolari e messaggi Inps, in modo da chiarire i dubbi dei lavoratori interessati.
Cos'è e come funziona l'esonero contributivo in busta paga
Il paese italiano è tra i paesi con il più alto cuneo fiscale, ossia semplificando molto la differenza tra il costo lordo del lavoro e il netto percepito dal lavoratore in busta paga.
Cuneo fiscale 2023 per lavoratori
Per aumentare il potere di acquisto dei lavoratori e per tagliare il cuneo fiscale portando più in alto il netto percepito dai lavoratori a parità di costo del lavoro investito dal datore di lavoro, il Governo, negli anni 2022 e 2023, ha previsto una riduzione dell'aliquota contributiva a carico dei lavoratori, ossia la percentuale dei contributi a carico dei lavoratori versata mensilmente in busta paga.
L'esonero contributivo non è un bonus in busta paga
L'esonero contributivo in busta paga è quindi una misura che taglia il cuneo fiscale.
Non si tratta però di un bonus in busta paga, non si tratta di una somma erogata in busta paga aggiuntiva, è più che altro uno sconto sui contributi da versare, a parità di contribuzione datoriale e di pensione futura percepita.
Cuneo fiscale 2023 per datori di lavoro
Lo sconto sui contributi da versare è per i lavoratori, la contribuzione datoriale rimane invariata.
La stessa può arrivare al 30% da versare sullo stipendio lordo del lavoratore.
Questa circostanza che il taglio del cuneo fiscale è sull'aliquota contributiva versata dal lavoratore (9,19%) e non su quella datoriale, vuol dire che il taglio del cuneo fiscale non cambia il costo del lavoro sostenuto dal datore di lavoro, non comporta alcun risparmio per l'azienda, ma fa aumentare il netto in tasca percepito dal lavoratore, per il semplice fatto che il lavoratore è tenuto a versare meno contributi a proprio carico.
A chi spetta il taglio del cuneo fiscale
La prima cosa da sapere è che il taglio del cuneo fiscale spetta sia ai lavoratori dipendenti pubblici che ai lavoratori dipendenti del settore privato.
Ci sono delle condizioni reddituali.
L'esonero contributivo spetta in via generale ai lavoratori che hanno una retribuzione annua lorda fino a 25 mila e 35 mila euro, ma come vedremo ciò che conta l'imponibile previdenziale mensile in busta paga. E bisogna considerare gli effetti della tredicesima o dei ratei della stessa nel calcolo.
L'esonero parziale dal versamento dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti, sotto il profilo soggettivo, è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, purché venga rispettata la soglia massima della retribuzione mensile sopra riportata.
Spetta quindi in caso di lavoro dipendente con qualsiasi rapporto di lavoro, quindi a tempo pieno, part-time, apprendistato, contratto a tempo determinato o a termine, ecc.
L'esonero parziale dal versamento dei contributi spetta per tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Vi è l'esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
Taglio cuneo fiscale e RAL: oltre 2.692 euro mensili si perde
Molti lavoratori sono portati a pensare che si perda il bonus in busta paga o il taglio del cuneo fiscale oppure si perda l'esonero contributivo al superamento della RAL di 35 mila euro annui.
In realtà, la normativa va a porre un limite di stipendio mensile oltre il quale si perde l'esonero contributivo del 6%, quindi si perdono interamente lo sconto sui contributi a carico del lavoratore nella misura del 6%, con la conseguenza che tale lavoratore, nei mesi di superamento del limite, pagherà il 9,19% come percentuale dei contributi a proprio carico, non avendo diritto all'esonero contributivo.
La condizione unica di spettanza dell'esonero contributivo parziale del 2% elevato al 6% da luglio a dicembre 2023, è che venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro.
La soglia di reddito (imponibile previdenziale) individuata come massimale, pari a 2.692 euro al mese, comporta che, laddove sia superato tale limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore.
Ma in ogni singolo mese, non su base annuale, quindi la RAL non conta ai fini del diritto all'esonero contributivo.
Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio.
Si può, quindi, verificare che il lavoratore alcuni mesi percepisca lo sconto del 2% o 6% ed in altri mesi non percepisca alcuna riduzione dei contributi a carico del lavoratore dipendente. Dipende tutto dall'imponibile previdenziale in busta paga nel singolo mese, se supera o meno la cifra di 2.692 euro.
Ma vediamo ora quando spetta il 2%, quando spetta il 3%, quando spetta la riduzione maggiorata del 6% o 7% e come funziona sulla tredicesima.
Taglio cuneo fiscale: percentuali e normativa negli anni
Ecco come è stato tagliato il cuneo fiscale a carico dei lavoratori nel corso degli anni 2022 e 2023:
- Esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi IVS da gennaio a giugno 2022 (Legge di Bilancio 2022 – Art. 1, comma 121, Legge n. 234/2021 e circolare Inps n. 43/2022);
- Esonero di 2 punti percentuali (0,8 + 1,2 aggiuntivi) sulla quota dei contributi IVS da luglio a dicembre 2022 (Art. 20, D. L. n. 115/2022 e Messaggio Inps n. 3499/2022);
- Esonero di 2 e 3 punti percentuali (2 + 1 aggiuntivo) sulla quota dei contributi IVS da gennaio a giugno 2023 (Legge di Bilancio 2023 – Art. 1, comma 281, Legge n. 197/2022 e circolare Inps n. 7/2023);
- Esonero di 6 e 7 punti percentuali (2 o 3 + 4 aggiuntivi) sulla quota dei contributi IVS da luglio a dicembre 2023 (Art. 39, D. L n. 48/2023 e Messaggio Inps n. 1932/2023).
Quindi si tratta di una riduzione del cuneo fiscale (e di un aumento dello "sconto" contributivo a carico del lavoratore) che è salita nel corso dell'anno 2022 ed anche nell'anno 2023.
Facendo un rapido passaggio sulla normativa che ha introdotto l'esonero contributivo nell'anno 2022, riportiamo che la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha previsto all’articolo 1, comma 121, che:
“In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Questa normativa che doveva valere da gennaio a dicembre 2022, è stata applicata nelle buste paga da gennaio a giugno 2022, perché da luglio 2022 in poi è intervenuta una modifica normativa migliorativa per i lavoratori dipendenti.
La disciplina prevista dalla Legge di Bilancio 2022 è stata modificata dal decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. decreto Aiuti-bis), che all’articolo 20, comma 1, ha stabilito che:
“Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Queste sono le due normative riguardanti l'applicazione della riduzione dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti nell'anno 2022.
Sostanzialmente, sono due misure identiche, con un semplice aumento, intervenuto con il Decreto Aiuti-bis, della percentuale spettante, che era dello 0,8% ed è diventata del 2% per effetto di un aumento di 1,2% da luglio a dicembre 2022.
Vediamo ora maggiormente nel dettaglio le due misure per l'anno 2023, perché in questo caso intervengono modifiche applicative e non solo di percentuali.
Esonero contributivo 2% e 3% (Legge di Bilancio 2023)
Un primo taglio dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti per l'anno 2023 è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2023.
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), infatti, ha previsto all’articolo 1, comma 281, che: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, delle legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Questa normativa contenuta nella Legge di Bilancio 2023 ha confermato l’esonero a carico dei lavoratori (periodo di applicazione nelle buste paga di gennaio – giugno 2023):
- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
C'è stata quindi una modifica normativa, ossia sono state differenziate le percentuali di riduzione dei contributi a carico dei lavoratori, in base allo stipendio mensile lordo del lavoratore del singolo mese di busta paga.
Questo significa che in ogni singolo mese da gennaio a giugno 2023, coloro che hanno uno stipendio lordo, o per meglio dire, un imponibile previdenziale in busta paga fino a 1.923 euro hanno una riduzione dei contributi a carico del lavoratore dal 9,19% al 6,19%.
Mentre coloro che hanno un imponibile previdenziale tra 1.923,01 euro e 2.692 euro, hanno una riduzione dei contributi a carico del lavoratore dal 9,19% al 7,19%.
Laddove la retribuzione imponibile previdenziale mensile superi il limite pari a 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore.
Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio e pagherà quindi i contributi previdenziali nella misura del 9,19% a carico del lavoratore.
Questa misura prevista dalla Legge di Bilancio 2023 è stata modificata a metà anno 2023, come nel 2022. Vediamo cosa è cambiato.
Esonero contributivo 6% e 7% (Decreto Lavoro)
L’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro” (c.d. decreto Lavoro Calderone), ha previsto che:
“Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Questo intervento normativo, oltre a definire due diverse percentuali, introduce anche un calcolo diverso tra stipendio mensile ordinario e tredicesima, in quanto l'esonero contributivo sulla tredicesima spetta nelle misure del 2% e 3% e non del 6% e 7%, ossia l'incremento del 4% della riduzione contributiva da luglio a dicembre 2023 non va calcolato sulla tredicesima mensilità.
Taglio cuneo fiscale: quando ci guadagna il lavoratore?
Esonero contributivo e tredicesima
Cosa succede alla riduzione del cuneo fiscale in caso di tredicesima, è un argomento trattato dalle circolari Inps.
La normativa sull'esonero contributivo parziale negli anni 2022 e 2023 prevede espressamente che i massimali mensili di riferimento, pari a 2.692 euro (per la riduzione del 2%) e a 1.923 euro (per la riduzione del 3%), debbano essere maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Cosa vuol dire? Lo spiega l'Inps nelle proprie circolari.
Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%), sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12) ovvero di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).
Tenuto conto che la verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell’applicabilità della riduzione, nonché ai fini della determinazione della sua entità, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima, è possibile che, nel singolo mese, la riduzione applicata sulla retribuzione mensile abbia un’entità diversa rispetto alla riduzione applicata sul rateo di tredicesima.
Ad esempio, laddove la retribuzione mensile sia superiore a 1.923 euro ma inferiore o pari a 2.692 euro, mentre il rateo di tredicesima abbia un importo minore o uguale a 160 euro, il lavoratore avrà diritto a una riduzione del 2% sulla retribuzione imponibile mensile e a una riduzione del 3% sul rateo di tredicesima.
Al riguardo, l'Inps precisa che, nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo dell’esonero contributivo in oggetto, cessi prima di dicembre 2023, la riduzione di 2 o 3 punti percentuali potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione.
Nelle suddette ipotesi, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione.
Considerazioni del tutto similari all’ipotesi della cessazione in corso d’anno vengono in rilievo nelle ipotesi di inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima.
Anche in tali ipotesi, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato in relazione ai mesi effettivamente lavorati, moltiplicando l’importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) o di 160 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso, determinando la maturazione del rateo di tredicesima.
Calcolo taglio cuneo fiscale nelle buste paga da gennaio a dicembre 2023
Abbiamo appurato che nell'anno 2023, l'esonero contributivo rispettivamente del 2 e 3% va calcolato nelle buste paga da gennaio a giugno 2023 e sulla tredicesima o ratei di tredicesima di tutto l'anno.
Mentre l'esonero contributivo maggiorato del 6% e 7%, o per meglio dire l'aumento del 4%, va calcolato nelle buste paga da luglio a dicembre 2023, escluso tredicesima.
Buste paga da gennaio a giugno 2023
L'esonero contributivo disposto dall'art. 1, comma 281 della Legge di Bilancio 2023 va applicato nelle buste paga da gennaio a giugno 2023 nel seguente modo:
- retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi non superiore 1.923,00 (complessiva, esclusi ratei di tredicesima mensilità): esonero contributivo del 3%;
- retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi da 1.923,01 e non superiore 2.692,00 (complessiva, esclusi ratei di tredicesima mensilità): esonero contributivo del 2%;
- retribuzione mensile oltre 2.692 euro: nessun esonero contributivo;
- Eventuale rateo di tredicesima pagato mensilmente non superiore a 160 euro: esonero contributivo del 3%
- Eventuale rateo di tredicesima pagato mensilmente da 160,01 a 224 euro: esonero contributivo del 2%
- Eventuale rateo di tredicesima pagato mensilmente superiore a 224 euro: nessun esonero contributivo.
In caso di cessazione in corso d'anno con erogazione dei ratei di tredicesima maturati, il sistema di calcolo sarà sempre questo:
- Valore del singolo rateo di tredicesima non superiore a € 160,00 per numero ratei maturati: esonero contributivo del 3%;
- Valore superiore a € 160,00 non superiore a € 224,00 per numero ratei maturati: esonero contributivo del 2%;
- Valore superiore a € 224,00 per numero ratei maturati: nessun esonero contributivo.
Buste paga da luglio a dicembre 2023
L'esonero contributivo maggiorato del 4% disposto dall'art. 39, del Decreto Legge n 48/2023, va applicato nelle buste paga da luglio a dicembre 2023 nel seguente modo:
- retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi non superiore 1.923,00 (complessiva, esclusi ratei di tredicesima mensilità): esonero contributivo del 7%;
- retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi da 1.923,01 e non superiore 2.692,00 (complessiva, esclusi ratei di tredicesima mensilità): esonero contributivo del 6%;
- retribuzione mensile oltre 2.692 euro: nessun esonero contributivo;
- Eventuale rateo di tredicesima pagato mensilmente non superiore a 160 euro: esonero contributivo del 3%;
- Eventuale rateo di tredicesima pagato mensilmente da 160,01 a 224 euro: esonero contributivo del 2%;
- Eventuale rateo di tredicesima pagato mensilmente superiore a 224 euro: nessun esonero contributivo.
Nel caso di pagamento della tredicesima a dicembre 2023 per intero va preso in considerazione:
- Valore del singolo rateo di tredicesima non superiore a € 160,00 per numero ratei maturati: esonero contributivo del 3%;
- Valore superiore a € 160,00 non superiore a € 224,00 per numero ratei maturati: esonero contributivo del 2%;
- Valore superiore a € 224,00 per numero ratei maturati: nessun esonero contributivo.
Questi aspetti sono importanti perché, pur essendo la finalità della norma quella di agevolare i lavoratori con una retribuzione imponibile previdenziale annua non superiore a 25 mila e 35 mila euro, il calcolo dell'esonero spettante va effettuato sull'imponibile di ogni singolo mese ed in maniera separata anche sull'eventuale rateo di tredicesima nel singolo mese.
Questo comporta che ci potrebbero essere nella stessa azienda lavoratori con l'esonero al 2%, altri con l'esonero al 3%, alcuni con l'esonero elevato al 6% o al 7%, ma comunque la mensilità aggiuntiva della tredicesima con l'applicazione delle aliquote del 2% e del 3%.
Un lavoratore con retribuzione introno al limite massimo di 2.692 euro potrebbe avere diritto all'esonero del 2% o del 6% in alcuni mesi ed in altri no (quando supera tale limite di imponibile previdenziale nel singolo mese di elaborazione).
Esonero contributivo e quattordicesima
La quattordicesima mensilità, come per le altre mensilità aggiuntive rispetto alla tredicesima, che è agevolata, formano l'imponibile previdenziale del lavoratore, pur dando diritto ad un ulteriore sconto del 2% o 3% solo in alcuni casi.
Nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommati alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni.
Viceversa, se tale limite è superato, l’esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull’intera retribuzione imponibile.
Facendo l'esempio di un lavoratore con retribuzione mensile lorda di 1.000 euro, avente diritto sia a tredicesima che quattordicesima, si potrà avere la situazione in cui il lavoratore ha diritto ad esempio a luglio al 7% calcolato sull'imponibile previdenziale comprensivo di quattordicesima, che nel caso in questione non supera i 1.923 euro, e al 3% calcolato sul solo rateo di tredicesima, che nel caso in questione non supera i 160 euro.
Cosa significa "Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche"
L'aliquota di computo è l'aliquota che, moltiplicata per l'imponibile previdenziale, consente il calcolo del montante contributivo annuo da rivalutare nel sistema contributivo.
E' quell'aliquota che consente di calcolare la pensione dall'imponibile previdenziale annuo percepito dal lavoratore nel sistema contributivo.
L'aliquota di computo nel lavoro dipendente è del 33%.
Con la dicitura "Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche" che è presente in tutte le norme riguardanti l'esonero contributivo parziale, viene previsto che anche se l'aliquota dei contributi a carico del lavoratore scende dal 9,19% fino al 2,19%, l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta al 33%, non viene ridotta.
Questo vuol dire altresì che, anche se vi è un minor versamento dei contributi da parte del lavoratore dipendente, il lavoratore non avrà effetti negativi sul calcolo della propria pensione futura.
Esonero contributivo e variazioni del rapporto di lavoro
L'esonero contributivo parziale si applica sul singolo imponibile previdenziale del mese (o stipendio lordo) e si applica in maniera distinta tra retribuzione mensile e rateo di tredicesima.
Nelle ipotesi in cui si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore (a titolo esemplificativo, ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato.
Pertanto, nelle predette ipotesi, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.
Lo stesso discorso vale per le ipotesi di operazioni societarie e di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto a un altro: in tali fattispecie, infatti, il rapporto di lavoro, come previsto dall’articolo 2112 c.c., prosegue con il cessionario e si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto. Pertanto, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.
Analogamente, nelle ulteriori ipotesi in cui, in costanza di un unico rapporto di lavoro, nel medesimo mese vi siano più denunce da parte dello stesso datore di lavoro (ad esempio, nelle ipotesi di personale che transita da una posizione contributiva a un’altra), il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile, riferita al predetto rapporto di lavoro.
L’esonero contributivo, pertanto, laddove il massimale complessivamente considerato, nelle ipotesi sopra illustrate, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro, potrà essere fruito pro quota nelle singole denunce mensili.
Esonero contributivo e lavoratore con due part-time o rapporti di lavoro
Diversamente, nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa con contratto a tempo parziale o part-time presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese.
Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell’esonero sarà pari a 2.692 euro o 1.923 euro per ognuno dei rapporti di lavoro ammessi al beneficio.
Infine, nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (ad esempio, in forza di due rapporti di lavoro part-time) e per tali rapporti siano previste distinte e autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.
Esonero contributivo non soggetto a DURC
L'esonero contributivo è un'agevolazione che non assume la natura di incentivo all’assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Quindi anche in caso di DURC negativo da parte dell'azienda, il lavoratore ha diritto agli esoneri contributivi parziali del 2% o 3% o 6% o 7%.
Esonero contributivo non rientra tra gli Aiuti di stato
L'esonero costituisce una misura (sperimentale) volta a creare uno speciale regime contributivo relativo ai contratti di lavoro, a beneficio dei lavoratori dipendenti.
Di conseguenza, in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, il beneficio in trattazione, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro, instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.
Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.
Inoltre, poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
Per le ragioni di cui sopra, la disciplina del predetto esonero non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.
Pertanto, l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Esonero contributivo: cumulo con incentivi
L’esonero contributivo, per la specifica natura di esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore.
In particolare, con riferimento alle riduzioni contributive relative alla quota a carico del dipendente, la riduzione contributiva in esame (sia di 2 punti percentuali che di 3 punti percentuali) risulta cumulabile con l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, rientrate in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dall’articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022. La suddetta cumulabilità opera sull'intero ammontare della contribuzione a carico della dipendente.
Pertanto, laddove sia già stata applicata la riduzione del 50% della quota a carico della lavoratrice madre, l'esonero previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, può trovare applicazione sull'intera contribuzione dalla stessa dovuta.
Analogamente, laddove sia già stata applicata la riduzione della contribuzione a carico del dipendente prevista dall’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, la riduzione del 50% della quota a carico della lavoratrice madre può trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta.
Ad esempio, laddove la quota di contribuzione a carico della lavoratrice sia pari al 9,19%, questa, in forza dell’esonero IVS di cui all’articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, potrà essere ridotta di 2 o 3 punti percentuali; di conseguenza, in relazione alle suddette mensilità, la contribuzione potrà essere determinata per un ammontare pari a 7,19 o 6,19 punti percentuali.
Sulla medesima quota di contribuzione a carico della lavoratrice pari al 9,19% potrà essere applicata anche la riduzione prevista dall’articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022, pari al 50%.