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L'articolo 554 del Codice Civile, rubricato "Riduzione delle disposizioni testamentarie", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo X – Dei legittimari, Sezione II – Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari.
La legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso ha riconosciuto i diritti successori della parte dell'unione civile, che viene così equiparata al coniuge, in qualità di legittimario.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 554 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 554 del Codice Civile:
"Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima".
Articolo 554 del Codice Civile: commento e spiegazione
Sebbene lesive dei diritti dei legittimari, le disposizioni testamentarie conservano piena validità.
La riduzione è ammessa solo per quella parte che eccede il valore della quota di cui il defunto poteva liberamente disporre.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 554 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 554 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 28 novembre 2023, n. 33011
"In caso di legato di usufrutto eccedente la porzione disponibile, ove il legittimario non intenda assecondare la volontà del de cuius, è da escludersi che la sua tutela si identifichi con l'azione di riduzione, estrinsecandosi piuttosto nel diritto potestativo di abbandono della disponibile ex art. 550 c.c. che, facendogli conseguire la sola legittima in piena proprietà, differisce dall'azione di riduzione in quanto impedisce il verificarsi di una lesione qualitativa della quota di riserva".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 28 luglio 2023, n. 23036
"La rinuncia del coniuge all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può comportare un arricchimento nel patrimonio della figlia beneficiata, nominata erede universale, tale da integrare gli estremi di una donazione indiretta, se corra un nesso di causalità diretta tra donazione e arricchimento".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 22 giugno 2023, n. 17856
"In tema di azione di riduzione, non sussiste l'onere di preventiva collazione da parte dei legittimari, atteso che quest'ultima attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul "relictum", laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto a ricevere quel valore, in natura, con conseguente ammissibilità del concorso tra le due azioni".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 21 dicembre 2021, n. 41132
"La collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, viene meno un "relictum" da dividere, sicché non vi è luogo a divisione e, quindi, a collazione che non potrebbe essere invocata neppure per effetto dell'eventuale azione di riduzione che mira unicamente a far ottenere al legittimario, titolare di un diritto proprio, riconosciutogli dalla legge, l'integrazione della quota di riserva spettantegli e non già la costituzione di una comunione tra coeredi".