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L'articolo 553 del Codice Civile, rubricato "Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo X – Dei legittimari, Sezione II – Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari.
La legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso ha riconosciuto i diritti successori della parte dell'unione civile, che viene così equiparata al coniuge, in qualità di legittimario.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 553 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell’art. 553 del Codice Civile:
"Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati".
Articolo 553 del Codice Civile: commento e spiegazione
L'azione di riduzione è finalizzata alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari, ed evita che tali soggetti vengano lesi da eventuali atti posti in essere dal defunto quando era ancora in vita.
La reintegrazione avviene con la riduzione, dapprima delle quote degli eredi legittimi che concorrono con i legittimari, poi – nell'ordine – delle disposizioni testamentarie, in proporzione e, infine, delle donazioni, partendo dall'ultima in ordine di tempo e risalendo a quelle anteriori.
Casistica giurisprudenziale in tema di art. 553 c.c.
Vediamo la casistica della giurisprudenza in tema di art. 553 c.c.
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 13 luglio 20223, n. 20138
"Nel giudizio di riduzione in materia ereditaria, la deduzione, da parte del convenuto, della necessità di imputare alla legittima le donazioni ricevute in vita dall'attore, costituisce eccezione in senso lato e, come tale, il suo rilievo non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione di parte, ma è ammissibile anche d'ufficio ed in grado di appello, purché i fatti risultino documentati ex actis".
Corte di Cassazione, sezione 2, ordinanza 22 giugno 2023, n. 17856
"In tema di azione di riduzione, non sussiste l'onere di preventiva collazione da parte dei legittimari, atteso che quest'ultima attribuisce al coerede un concorso sul valore della donazione, di regola realizzato attraverso un incremento della partecipazione sul "relictum", laddove il legittimario, per il valore che esprime la lesione di legittima, ha diritto a ricevere quel valore, in natura, con conseguente ammissibilità del concorso tra le due azioni".
Corte di Cassazione, sezione 2, sentenza 11 maggio 2023, n. 12813
"Ai sensi dell'art. 552 c.c., il legittimario che rinunci all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati disposti in suo favore, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto delle suddette disposizioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando l'onere di questi ultimi di imputarli alla quota di legittima nella quale subentrano iure repraesentationis".